Informiamo che l’articolo 2086 c.c., così come modificato dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019) dispone in capo all’imprenditore l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Tutte le imprese devono quindi dotarsi di procedure in grado di rilevare tempestivamente sia la perdita della continuità aziendale, sia una possibile crisi d’impresa.
La responsabilità, in caso di inadempimento, grava su amministratori, organi delegati ed organi di controllo. Lo stesso D.Lgs ha modificato anche l’Art. 2476 c.c. introducendo il nuovo comma 6: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
QUALI SONO GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI “ADEGUATI”?
Quanto attualmente in essere in Azienda consente di rispettare la normativa?
La legge è chiara ed il tema è sicuramente molto vasto.
Oggi è obbligatorio acquisire e selezionare i dati rilevanti, forniti da professionisti ognuno competente nel proprio settore, collegare ed aggregare le diverse informazioni, trarne le dovute conclusioni per porre in essere le conseguenti azioni da intraprendere.
In sintesi, l’adeguato assetto organizzativo è dato dalla combinazione di professionisti, modelli e tecnologie che consentono di trasformare i dati in informazioni, le informazioni in decisioni, le decisioni in azioni.
ECCO PERCHÉ VI STIAMO INFORMANDO!
Avere un “Assetto Adeguato” significa anche stimare i Rischi dell’azienda.
Verificare attentamente che siano censiti, come si possano “trasferire” e determinare il conseguente corretto trasferimento è quindi, oltre che obbligatorio, anche prioritario.
Ma non è tutto!
Oltre ai cosiddetti “rischi puri” si devono considerare, per esempio, anche i rischi derivanti dai mancati pagamenti dei Vostri crediti commerciali, anch’essi possibile causa scatenante di una crisi d’impresa.
Poter analizzare il rischio credito dei propri clienti, calcolare e monitorare in modo oggettivo la loro probabilità di default a 12 mesi, oltre ad essere un precetto per le aziende che adottano i principi contabili IFRS9, diventa oggi un tema fondamentale ai sensi degli “assetti adeguati”.
È bene ricordare che se tutto ciò non è stato fatto, o posto in essere in modo inadeguato, qualora accadesse un grave evento (e potrebbe trattarsi, ad esempio, di un incendio, di un attacco informatico, di un danno procurato all’ambiente o il mancato pagamento di un cliente importante!), ciò potrebbe comportare la chiusura dell’attività, con la possibile emersione dell’inadempienza ai precetti del Codice e relativa responsabilità degli amministratori!
Il “Risk Management” coinvolge tutti gli aspetti delle attività aziendali e richiede competenze così diverse che nessun singolo professionista può ricoprire: al fine di integrare il nostro servizio “Audit” e fornire soluzioni appropriate ai clienti, da anni ci avvaliamo, secondo specifiche aree di intervento, di figure (professionisti o aziende) a noi complementari.
Per il sistema di Risk Management siamo così in grado di assisterVi per effettuare lo studio del profilo dell’Azienda, l’analisi e valutazione dei rischi (Risk Assessment), l’identificazione delle principali Azioni di Gestione/Mitigazione degli stessi, la definizione preventiva dei Piani di Recupero dopo un Sinistro (Disaster Recovery Plan), la progettazione e implementazione dei Sistemi di gestione della continuità operativa (Business Continuity Management System), la consulenza pre e post sinistro (Fire Investigation), la Formazione Tecnica e Manageriale.
Ecco quindi il motivo di questa missiva: ricordarvi che il broker Pico è uno specialista essenziale sia per coadiuvare l’azienda per quanto di nostra specifica competenza, sia per reperire soluzioni adeguate anche in aree (solo) apparentemente non collegate.
Sottolineo che, se l’emergenza Covid ha sospeso l’applicazione del Codice della Crisi nell’ambito degli obblighi di segnalazione dell’allerta (agli enti preposti – OCRI), ciò che è prescritto sugli “adeguati assetti” È GIÀ IN VIGORE (OBBLIGATORIO!) DA MARZO 2019!
È pertanto fortemente raccomandato far eseguire una valutazione degli attuali assetti per evidenziare eventuali criticità ed implementare quanto necessario ai fini dell’adeguamento, nonché per attivare processi di monitoraggio dell’andamento dell’impresa mediante l’utilizzo di un apposito sistema informativo e di analisi qualitativa e quantitativa dell’Azienda nel suo complesso.
Nel caso non abbiate già provveduto vi potremo mettere in contatto con professionisti fortemente specializzati in queste specifiche materie.
In considerazione dell’estrema importanza di queste nuove disposizioni di Legge vi invito ad effettuare le dovute riflessioni ed interpellarci per entrare nel merito dei processi da attivare.